La società per ceti.
Il passaggio tumultuoso e non lineare che porta dalla società per ceti alla costituzione dello Stato moderno, XII — XVI secolo, richiede di puntualizzare le peculiarità della prima e le forme sociali, culturali e giuridiche all’interno delle quali si produssero diverse rotture e cambiamenti epocali. La società per ceti si evolve rispetto alla precedente società feudale per almeno tre elementi caratterizzanti:
1. Superamento della base personale (giuridica) del potere: formazione del “ceto” (stato, status in latino, estat in francese, estate in inglese, stand in tedesco) nel senso di condizione politico-sociale-economica, come insieme di persone che godono dei medesimi diritti e doveri politici. Nella signoria come nella corporazione il rapporto con il “Signore” non è più di tipo personale, ma collettivo.
2. Duplice trasformazione in campo agricolo e commerciale. Per il primo vi è un passaggio dal feudo alla “Signoria”, mentre per il secondo c’è la costituzione in ambito commerciale e produttivo di corporazioni di mestieri. Entrambi, ovvero sia il settore agricolo che quello commerciale si caratterizzano per gestire da sé i propri interessi. Il passaggio avviene dunque tra la “signoria terriera” e la “sovranità territoriale”: è la borghesia nascente che offre al nuovo principe gli strumenti di governo e di centralizzazione, garanzia di sviluppo e solidità dei traffici, condizioni che la signoria terriera non vuole più dare se non a costo di perdere parte della propria sovranità o, meglio, dei propri privilegium.
3. Passaggio del rapporto politico da un’impronta militare ad una più sociale.
Ciò che caratterizza la Società per ceti e che la distingue in maniera fondamentale dallo Stato moderno è la totale mancanza di distinzione tra Stato, inteso come ordinamento giuridico e la società intesa come corpo distinto e separato dal primo. La mancata distinzione dei due ambiti significa, in prevalenza, che nella Società per ceti comportamenti “privati” rimandano immediatamente a diritti e doveri “pubblici”. L’esempio più importante è quello del signore di casa o del capo-famiglia, il quale non solo ha un ruolo formale e sostanziale all’interno della propria famiglia, ma possiede anche un potere di tipo giurisdizionale, amministrativo e di rappresentanza nei confronti dei membri della famiglia. La società per ceti si configura quindi come società policentrica caratterizzata da poteri in ambito autonomo, dove le diverse fonti corrispondono alle diverse funzioni sociali o status, mentre sedi diverse corrispondono a diversi ambiti organizzativi (casa, assemblee ecc.). Ogni sede ed ogni fonte è detentrice di potere legittimo e non esiste un ordinamento sovrano che mantenga il monopolio legittimo della forza su poteri diversi, cosa che connoterà, a suo modo, lo Stato moderno.
La Società per ceti, policentrica per antonomasia, svilupperà in seguito una serie di contraddizioni interne tali da non essere più in grado di rappresentare le dinamiche sociali e produttive presenti al proprio interno: una fra tutte è tratteggiata dall’altissimo livello di conflittualità tra le diverse Signorie che diviene un impedimento all’ espansione e allo sviluppo dei commerci e delle produzioni. La faida, ovvero la guerra privata esercitata da chi subisce un torto e da coloro che appartengono al suo gruppo sociale o alla sua famiglia, che si protrae fino al conseguimento della vendetta, anche sanguinosa, o all’ottenimento di un’adeguata riparazione pecuniaria (secondo il diritto germanico barbarico) è un normale strumento di dialettica politica.
Anche la Chiesa cattolica contribuisce, suo malgrado, a costruire gli elementi di separazione tra politica e religione che porteranno, grazie alle guerre di religione e alla Riforma, a sancire la rottura definitiva tra il potere del primo e quello del secondo. Le lotte per le investiture, tra il X e XI secolo e la concezione universalistica della republica christiana pongono le basi per la separazione dell’unità politico religiosa che regge l’Occidente Medievale.
L’investitura è la cerimonia con cui, nel sistema feudale, si trasmette ad altri un diritto. Viene utilizzata soprattutto per dare in beneficio un bene, in cambio del giuramento di fedeltà vassallatica, e per assegnare un incarico funzionale. Questo tipo di cerimonia, diversamente articolata, ha un grande rilievo ideologico, con un complesso simbolismo tendente a far conoscere con forza alla comunità la trasmissione di diritti in oggetto. Lo stretto sodalizio politico tra regni e gerarchie episcopali permette il consolidamento nel corso dei secoli di un’investitura da parte del re a favore dei vescovi al momento della loro elezione. La volontà di riforma e di autonomia della chiesa nell’XI secolo dà vita al tentativo di abolire l’investitura laica di vescovi e abati, e di escludere l’intervento imperiale nell’elezione papale: conseguenza di questo è la cosiddetta “lotta delle investiture”, che coinvolge impero e papato per quarant’anni, a cavallo tra l’XI e il XII secolo. Il contrasto si accende soprattutto sotto il pontificato di Gregorio VII, che costringe Enrico IV all’umiliazione di Canossa (1077), e prosegue sotto i pontefici e gli imperatori successivi, con vicende alterne, fino al compromesso sancito dal concordato di Worms nel 1122 tra l’imperatore Enrico V e papa Callisto II che conclude almeno temporaneamente la lotta per le investiture. Sul modello di compromesso elaborato negli ultimi anni dell’XI secolo e già applicato, in forme diverse, in Francia e in Inghilterra, Enrico V rinuncia all’investitura con l’anello e il pastorale, ma ottiene il diritto di presenziare all’elezione dei vescovi tedeschi da parte del clero locale e, una volta eletti, di investirli dei regali, cioè dei beni e delle funzioni pubbliche legati alla carica episcopale.
L’investitura sarebbe avvenuta con lo scettro, simbolo dell’autorità pubblica, in Germania prima della consacrazione episcopale, e in Italia entro sei mesi dopo la consacrazione. Nella funzione episcopale si distingue cioè l’ufficio spirituale, che solo la chiesa aveva diritto di conferire con l’anello e il pastorale, dai suoi attributi temporali simboleggiati dallo scettro, l’investitura dei quali spettava al re. Con questo concordato Roma si svincola completamente dalla tutela imperiale, ma non rinuncia agli strumenti di centralizzazione forgiati nei decenni precedenti.
Quando la Chiesa Cattolica e il suo universalismo crollano sia dal punto di vista dogmatico che, parzialmente, dal punto di vista temporale, sarà solo l’Imperatore a garantire l’unità territoriale statale grazie all’uso legittimo della forza.
La sovranità.
Un altro elemento di forte caratterizzazione che segna in maniera energica il passaggio dalla società feudale alla società per ceti (embrionale rispetto alla conformazione della Stato) ed infine allo Stato moderno è la variazione della concezione del diritto e precedentemente ad esso la nozione, in senso storico e materiale, di sovranità. Solitamente il concetto di sovranità è legato alla formazione della Stato moderno in quattro elementi definenti:
1. l’autonomia del politico;
2. l’egemonia del politico sulle altre sfere della vita associata;
3. il dominio del destino di un popolo;
4. la legittimità democratica (sovranità popolare).
Si tratta di un uso limitato, metapolitico di tipizzazione politologia e sociologica che non rende pienamente conto dell’evoluzione di un concetto all’interno dei processi storici che lo hanno prodotto.
Nel Medioevo il sovrano, Pontefice o Imperatore, non è l’artefice del diritto, ma semplicemente l’estensore verbale dello stesso (magari integrandolo o modificandolo): nella tradizione Canonica medievale l’ordine naturale e quello divino sono coincidenti ed essi creano quell’ordo iuris immutabile ed immodificabile nel tempo da essi prodotto. Per il Medioevo si può parlare quindi di Stato di giustizia (divina naturalmente) più che di Stato di diritto, laddove per diritto si rimanda ad una concezione contrattata e positiva degli accordi di convivenza umana.
L’assolutismo medievale centra nella duplice formula “nullus est maior imperatore” (nessuno è superiore all’imperatore) e “imperator solutus legibus” (l’imperatore è svincolato dalle leggi da lui create) i fondamenti della sua sovranità, che rimanda sia ad una concezione negativa del potere, sia ad un’obbedienza ‘superiore’, quella dovuta all’ordine naturale. Perché se è vero che nessun principe può obbligare se stesso (nullus cogitur a se ipso, Tommaso D’Aquinio, 1225 — 1274, Summa Theologiae), allo stesso tempo nessun principe può fare una legge che contenga cose disoneste o ingiuste, perché questo sarebbe in contraddizione con la legge divina di cui egli è incarnazione e rappresentante, ma non estensore (Bartolo da Sassoferrato, 1314 — 1357, Digesto).
La sovranità con il tardo medioevo inizia ad essere estensiva dal congiungimento di due elementi da cui etimologicamente discende e che diventeranno costitutivi dello Stato moderno, ovvero il superior, supremus (che non ha altri al di sopra di sé, se non appunto la legge divina) e il più antico senior, da cui il francese suzerain e souverain di diritto pubblico.
La novità introdotta da Bartolo da Sassoferrato riguarda invece i primi elementi volontaristici e quindi positivi della costituzione della formazione del comando: il precetto e la proibizione. La legge imperiale parla incondizionatamente, “loquitur sempliciter”.
Se il superior è legibus solutus, si pone dunque il problema della tirannide: essa è, per il pensiero politico medievale, forma di potere totalmente antigiuridica, ovvero rappresenta colui che usa il potere contro il diritto: la tirannide può essere prodotta o per mancanza di titolo acquisito (ex defectu tituli) o per abuso di un titolo legittimamente acquisito (ex parte exercitii).
Il ripensamento delle categorie di diritto pubblico e le prime cesure nell’elaborazione giuridica che aprono la strada ad una concezione moderna di sovranità vengono elaborate da Macchiavelli (1469 -1527). La diade machiavelliana ‘Gustitia et armi’ si lega alla ricerca costante del vivere politico: ancora lontano dall’umanesimo giuridico e dalla sistematizzazione dei corpi dottrinari, Macchiavelli pone la questione degli ordini, insomma dei diritti positivi, e del comando, portando il tema del valore normativo dell’esempio storico da cui il comando deve trarre esempio e disciplina di governo. Questo significa che per Macchiavelli il compito dei governanti esorbita (da cui extravager in Francese, da extravagare in Latino) dalle leggi comuni ed ordinarie per estendersi alle morali in ragione delle esigenze di una porestas absoluta.
Lo Stato moderno.
“Ai fini della nostra trattazione io formulo soltanto questa definizione puramente concettuale: lo Stato moderno è una forma di dominio in forma di istituzione, la quale, nell’ambito di un determinato territorio, ha conseguito il monopolio della forza fisica legittima come mezzo per l’esercizio della sovranità, e a tale scopo ne ha concentrato i mezzi materiali nelle mani del suo capo, espropriando quei funzionari dei “ceti” che prima ne disponevano per un loro proprio diritto, e sostituendovisi con la prorpia suprema autorità” (Max Weber, La politica come professione, 1919)
Trai secoli XVI e XVIII la violenza (justum bellum) diventa legittima solo tra soggetti dotati di piena sovranità, ovvero tra gli Stati. Il monopolio della violenza da parte dello Stato si dimostra non solo nella regolamentazione delle querelles internazionali, ma anche e soprattutto in tempo di pace e nei confronti della popolazione interna, dei propri sudditi. L’esercito permanente, dotato di una propria struttura e finanziato attraverso la fiscalità generale nasce quindi con una duplice funzione:
1. Di equilibrio di potere tra diversi soggetti sovrani
2. Di controllo e di repressione interna.
Lo Stato quindi esercita un potere coercitivo nei confronti della popolazione, che vedrà nascere, a fianco dell’esercito permanete, altre istituzioni totali: i manicomi, le moderne prigioni, i ricoveri coatti per mendicanti e vagabondi etc.
La storiografia contemporanea, in un dibattito mai ultimato, punta l’accento, nella definizione delle caratterizzazioni dello Stato moderno su alcuni elementi fondativi: l’esercito permanente, lo abbiamo appena visto, ma anche la nascita di un imponente apparato burocratico e amministrativo centralizzato, la cui origine si accompagna alla costituzione di un sistema fiscale nazionale atto a reggere una condizione di guerra permanente sia interna che esterna. Il sistema fiscale, che nel Medioevo è estemporaneo, dove la raccolta di fondi è perlopiù legata ad esigenze temporanee, con lo Stato moderno diventa permanente. Anche la diplomazia nasce con lo Stato moderno: mentre nel Medioevo i rapporti tra regnanti e tra centri di potere è solitamente personale e la delega alla rappresentanza è temporanea (venalità degli uffici), con la modernità nasce una nuova casta di “ufficiali”, stipendiati, deputati al mantenimento di relazioni continuative tra gli stati e con essi sorgono delle strutture stabili, le ambasciate, adeguate a facilitare tali rapporti, presso le rispettive nazioni.
Lo Stato unitario e centralizzato nasce dalla considerazione generalizzata della necessità di un potere “tecnico” utile a garantire la tranquillità e l’ordine dei sudditi, un progetto “ragionevole” intorno al proprio destino terreno e contro ogni pretesa di fondazione dello stesso (il potere) su una fede: le guerre di religione che lacerano i secoli XVI e XVII (cuius regio, eius religio – la Pace di Augusta, 25 settembre 1555, che pone temporaneamente fine alle lotte tra luterani e cattolici in Germania, sancisce l’obbligo per ogni suddito di professare la confessione del proprio principe) fanno da contrappunto a tale ipotesi.
Se parliamo di centralizzazione e di legittimo uso della forza in un ambito territoriale parliamo anche di confini: di solito si associa allo Stato moderno la nascita dei confini territoriali così come oggi li conosciamo. All’origine della parola rex (re) e del verbo regere (governare, comandare, sostenere) non vi è soltanto il dato materiale del potere, ma anche quello simbolico del regere fines, ovvero del tracciare la linea, della via da seguire e, in ultimo di ciò che è retto.
Lo Stato moderno inizia a prendere in prestito e a configurarsi territorialmente sulla base dell’organizzazione della Chiesa universale, la quale contiene, attraverso una strutturazione in arcidiocesi, diocesi e parrocchie, già a partire da i secoli XI e XII, le spinte centrifughe rappresentate dalle chiese private o dalle esenzioni monastiche.
La formazione di un territorio dai confini delimitati passa attraverso un processo di appropriazione di uno spazio: il territorio diviene quindi la forma di territorializzazione di uno spazio, ovvero di impossessamento di quest’ultimo. La territorialità medievale è segnata tipicamente da una trama assai complessa di confini che ruotano intorno alle molteplici forme di privilegium (privilegio), che a sua volta rimanda alla pluralità degli ordinamenti giuridici. Per rutto il Medioevo, ma anche in buona parte dell’età Moderna la dottrina dei confini ha la duplice connotazione di sovranità territoriale e di iurisdictio medievale, dove i comportamenti consolidati, le abitudini, le occupazioni quotidiane hanno la stessa “fortuna” nel tracciare e modificare i limiti territoriali degli atti d’imperio del princeps. Per i giuristi medievali vi è un’ossessione continua alle dinamiche di assestamento territoriale che si sono sedimentate nel tempo ed è per questo che i confini pubblici (fines publici) sono imprescrittibili, al contrario di quelli privati: il trasferimento del dominium avviene solo quando tra le comunità confinanti non vi è più memoria del momento in cui lo spostamento dei confini è stato effettuato. Lungi dal negare l’esistenza di un sistema mobile ed alquanto complesso di confini territoriali nel periodo medievale, lo Stato moderno, poco alla volta, e come abbiamo visto non senza conservare antiche diatribe sul privilegium, consegna all’Imperatore la suprema potestas territoriale.
Per quanto riguarda la sfera economica gli elementi diversificanti e peculiari dell’epoca moderna interessano la separazione tra proprietà privata e potere politico (eliminazione di situazioni miste di sovranità e proprietà come i diritti feudali, le terre delle città e le comunità rurali), la nascita dei mercati nazionali, la nascita della grande ricchezza mobiliare (il capitalismo nascente).
La ricchezza mobiliare (moneta, commercio, credito), ma in parte anche quella immobiliare (possesso della terra) diviene in età moderna autonoma rispetto al potere politico e per la prima volta, sa inconcepibile per il Medioevo, si possono distinguere due sfere: il politico e l’economico.
La centralizzazione politico — amministrativa, che sancisce un rapporto diretto di obblighi-doveri e di fedeltà assoluta tra principe e sudditi e la formazione del nuovo mercante-imprenditore sono alla base della nascita dell’individuo moderno e del liberalismo politico ed economico.
Naturalmente le nuove scoperte scientifiche (medico, biologico, astronomico…), la razionalizzazione del lavoro agricolo, la creazione di grandi manifatture statali (quasi sempre legate al settore militare come l’Arsenale di Venezia per la flotta), lo sviluppo di grandi vie di comunicazione, la nascita di grandi banche d’affari, che contro i dictat della Chiesa svolgono prestito (usura) di denaro, lo sviluppo delle grandi compagnie di navigazione nonché l’inurbamento impetuoso con creazione di vere e proprie realtà metropolitane composte da alcune centinaia di migliaia di abitanti (Parigi, Londra, Amsterdam) accompagnano lo sviluppo e la costituzione dello Stato moderno. Lo Stato moderno, inoltre, non si occupa soltanto di prelevare denari per finanziare i propri apparati burocratico – amministrativi e gli eserciti, in tempo di pace e di guerra, ma anche il “benessere” sociale: nascono infatti i primi orfanotrofi, gli ospedali, i ricoveri, le scuole pubbliche etc.
Ed infine contrassegnano l’età moderna le grandi espansioni imperiali, che si possono dividere in almeno quattro categorie:
1. La conquista di punti d’appoggio e di difesa (porti e nodi di comunicazione in genere, Portogallo innanzitutto);
2. La conquista di veri e propri imperi (legato allo sfruttamento di risorse naturali ed umane, (Spagna in Centro e Sud America);
3. La conquista di spazi commerciali gestiti dalle grandi compagnie (ad esempio le colonie olandesi);
4. Le colonie di insediamento e di popolamento (colonie inglesi nel Nord America).
In un’ottica ‘dialettica si potrebbe affermare che lo Stato moderno, centralizzato, burocratico sostiene e favorisce, accompagnandolo, lo sviluppo economico, sociale e culturale, mentre questo richiede ed “impone” una struttura organizzativa in grado di sostenerlo.
Stato assoluto e Stato di polizia: la sovranità in epoca moderna.
“Poiché tale è il nostro piacere”: così in epoca (solitamente fatta coincidere con il ‘600) di Stati assoluti terminano editti ed ordinanze. La ragione di tale postulato è che il sovrano esercita il potere senza controlli da parte di istanze superiori od inferiori. Questo non significa, come erroneamente è stato inteso, che il potere del regnante sia, in regime di assolutismo, totalmente arbitrario: “Potere assoluto non è altro che la deroga alle leggi civili, che non può certo estendersi fino ad attentare alle leggi di Dio” (Jean Bodin, Six livres de la République, 1576). L’Assolutismo si differenzia dalla tirannide per i limiti intrinseci nell’esercizio del potere delle leggi di natura e divine (retaggio della giuridica medievale), che hanno un valore puramente negativo, e si tratta di un potere costituzionale, sottoposto a limite e regole prestabilite, non illimitato, di matrice profana e secolare, non religiosa: il diritto, in quanto creato e non solo enunciato, è per sua stessa ragione mutabile ed adattabile. Dare legge, quindi, senza il consenso dei sudditi, ma non senza limiti: la sovranità, nella sua funzione esemplificativa, è il ricorrere ad un espediente ultimativo, o decidere dello stato di eccezione (Carl Schmitt, Il Nomos della terra, 1933). …
L’Assolutismo, lungi dall’eliminare i corpi intermedi (ceti, classi, corporazioni…) li considera comunità legittime sottostanti al potere sovrano. Bodin ricorda, ad esempio, come il sovrano di Francia, Enrico Il (1519 — 1559) dopo aver fatto imprigionare un italiano e avendolo ritenuto colpevole di pena di morte, essendo lui l’unico testimone dell’avvenimento, venga chiamato dai giudici ad esprimere, contro la sua volontà, le ragioni che giustificassero la condanna. La confusione tra teste e giudice è giudicata, in tempi di assolutismo, inammissibile.
È Thomas Hobbes (1588 — 1679) a portare a compimento la parabola dell’Assolutismo: l’artificialità dello Stato (“gli accordi umani derivano da patti, cioè sono artificiali”, T. Hobbes, De cive, 1642) sostituisce in maniera completa la sua naturalità. L’obbligazione politica da cui la sottomissione della volontà dei singoli al potere sovrano rimanda al recesso del diritto di resistenza del suddito al potere costituito: “Il maggiore potere che dagli uomini si possa trasferire in un uomo solo si chiama assoluto. Chiunque infatti ha sottoposto la sua volontà a quella dello Stato, in modo che questa possa agire impunemente, stabilire leggi, giudicare liti, comminare pene, usare a suo arbitrio delle forze e degli averi di ognuno, e tutto ciò legittimamente, le ha concesso il massimo di potere che si possa attribuire” (T. Hobbes, De cive, cit.)
L’Assolutismo apre, a favore della potestà autoritativa, la moderna dialettica tra sovrano ed individuo, dialettica dalla quale i modelli statali successivi, sia assolutistico—-illuminati che costituzionali, non potranno più uscire.
Lo Stato di polizia, nella sua accezione politica, è stato per lo più utilizzato da storici liberali dell’Ottocento, in particolare tedeschi, per connotare gli Stati assoluti, paternalistici e totalizzanti di matrice cinque — seicentesca, in opposizione allo Stato di diritto liberale. Mentre in Francia, già a partire dal 1500 il senso di police acquista il significato di intervento amministrativo atto a prevenire e reprimere tendenze centrifughe votate a riconquistare antichi privilegi perduti e a controllare e favorire la “sicurezza” dei sudditi, la polizia (policey) in Germania diviene il momento centrale della formazione dello Stato territoriale tedesco. Le attività di polizia sono tutta quella serie di interventi volti a regolare la vita associata e a costruire quell’accentramento politico altrimenti impossibile sotto il Sacro Romano Impero: dal controllo sui pesi e sulle misure, sulle bevande e sui generi alimentari, sui mercati e sulle attività commerciali, sulla sicurezza e sulla tranquillità nelle città e nelle campagne sino alla creazione di un esercito stabile, alla creazione di un sistema fiscale efficiente, alla formazione di un apparato amministrativo stabile, all’impulso dell’attività economica. L’attività di polizia riassume, nello stato Prussiano, il nuovo ordine dello Stato: ordine e polizia divengono quindi sinonimi. L’accezione a noi rimasta è quella tramandata ormai due secoli orsono.
Lo Stato: forma di sovranità in via di estinzione?
“Nulla è più ‘internazionale’ della formazione delle identità nazionali. È un paradosso enorme; dal momento che l’’irriducibile specificità di ogni identità nazionale è stata pretesto di scontri sanguinosi, eppure identico è il modello, messo a punto nel quadro di intensi scambi internazionali (…) Il ricorso alla lista identitaria è il mezzo più banale, perché immediatamente più comprensibile, di rappresentare una nazione, che si tratti di apertura dei giochi olimpici, delle accoglienze riservate a un capo di stato straniero, dell’ iconografia postale e monetaria o della pubblicità turistica. La nazione nasce da un postulato o da un’invenzione, ma essa vive solo per l’adesione collettiva a questa finzione.” (Anne-Marie Thiesse, La creazione delle identità nazionali in Europa, 1999) Una ulteriore fase dello Stato moderno, viene rappresentata dal passaggio da una condizione di legittimità ad una di legalità: lo Stato di diritto. Esso si fonda sulla libertà politica e non solo più quella privata e sull’uguaglianza dei cittadini, non più sudditi, di fronte al potere. La borghesia è la classe dominante e la coincidenza tra lo Stato e l’ordinamento giuridico fondano la concezione liberale dei diritti inalienabili dell’individuo, tra cui la libertà economica o d’impresa. Da qui la concezione dello Stato come strumento di dominio della classe al potere e la conseguente idea che l’abolizione del dominio dell’una (la classe) configuri l’eliminazione dell’altro (lo Stato).
Evoluzione ulteriore dello Stato di diritto è quello che rimanda a molti europei la seconda metà del Novecento, ovvero lo Stato costituzionale, quello Stato, insomma, che riprende ad interessarsi del ‘benessere’ dei propri cittadini.
Abbiamo visto, anche se brevemente, come lo Stato moderno sia una delle forme mutevoli con cui ha preso corpo il concetto di sovranità e come le trasformazioni storiche abbiano indotto ed inducano ad una continua rivisitazione materiale delle forme di dominio e di potere che attraversano le relazioni umane. La stessa coincidenza contemporanea, ad esempio, tra produzione di diritti, inviolabili o meno, e soggetto produttore degli stessi (lo Stato) ci riporta ad una visione totalizzante del rapporto tra governanti e governati.
Ebbene se è di queste categorie storiche che stiamo parlando, della loro mutevolezza materiale ed ideale è ancora su di esse che occorre tornare a ragionare. Nell’Ottocento si produce un larghissimo movimento di massa, organizzato e di classe, che interesserà gran parte del secolo successivo, che si pone l’obiettivo dell’abbattimento dello Stato e delle forme di organizzazione di produzione del capitale, siano esse culturali, materiali o altro. Questo movimento rivoluzionario, diviso al suo interno, pone come questione centrale la costruzione di un’altra forma di organizzazione delle relazioni umane e sociali: per alcuni (socialisti e comunisti) la transizione passa ancora attraverso l’amministrazione statuale del processo rivoluzionario, per altri (anarchici per lo più) attraverso il congiungimento diretto tra risultato atteso (società comunistica) e forme organizzative conseguenti (immediata abolizione dello Stato). Ma per sostituirlo con che cosa?
Questa è la vera domanda fondativa: se noi ci poniamo il compito, volontaristico per lo più, o storicamente determinato poco importa, di costruire una società priva di un certo tipo di dominio, occorre anche ipotizzare o definire come questo dominio cambi e come questo dominio si debba andare strutturare. Per dirla meglio supporre come la sovranità debba prendere corpo in società non mercantile e a-statuale. Perché, ed è bene ricordarlo, le parole d’ordine ed i programmi adottati dal movimento rivoluzionario, prevedono la “ridistribuzione” della nozione di sovranità: che venga consegnata tutta al popolo, o tutta ai soviet (consigli operai e contadini), tutta al partito o tutta al sindacato, tutta alle comuni o altro, in qualche modo essa si trova e si ristruttura all’interno di un processo in cui il potere (occorrerebbe definire in che modo si attua concretamente), ben lungi dallo scomparire, si suddivide in mille rivoli. Non si può insomma pensare che l’abolizione di una determinata forma di comando preveda da sé, solo per il fatto di affermarlo, gli anticorpi di un nascituro “stato” (inteso anche come condizione) ben peggiore di quello che si è abbattuto: autoritario, arbitrario, ingiusto etc.
BIBLIOGRAFIA MINIMA
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Pierangelo Schiera, Lo Staro moderno. Origini e degenerazioni, Bologna, 2004
Anne-Marie Thiesse, La creazione delle identità nazionali in Europa, Bologna, 2001
J. Bodin, I sei libri dello Stato, Torino; 1988
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Paolo Marchetti, De iure finium. Diritto e confini tra tardo medioevo ed età moderna, Milano, 2001